L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche e della Riabilitazione e della Prevenzione è istituito ai sensi delle Leggi 04/08/1965 n.1103, 31/01/1983 n.25 e 11/01/2018 n.3.
Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, e’ necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale.
L’iscrizione all’albo professionale e’ obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Con il DM 13/03/2018, l’Ordine TSRMPSTRP è formato dalle seguenti professioni con i relativi albi:
– Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
– Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
– Tecnico di Neurofisiopatologia
– Dietista
– Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
– Podologo
– Ortottista e Assistente di Oftalmologia
– Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
– Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
– Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Altri riferimenti normativi:
- D. Lgs. 02.05.1994, n. 319;
- D. Lgs. 27.01.1992, n. 115;
- Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. 10.08.2000, n. 251;
- L 26.02.1999, n. 42;
- L. 08.01.2002, n.1;
- D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118;
- D.M. 02.04.2001 , Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128.
- Direttive comunitarie 89/48 CEE, 92/51/CEE e 2001/19/CE