Elezioni Commissioni d’Albo

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi di rispettiva competenza preso dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Lecce, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente della Commissione d’Albo devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato. A tal fine, si comunica che gli orari di apertura al pubblico della sede dell’Ordine sono consultabili sul sito www.ordinetsrmpstrplecce.it/contatti , previo contatto si può prendere appuntamento fuori orario apertura ordinaria.

LE SINGOLE LISTE O LA SINGOLA CANDIDATURA DOVRANNO, PERENTORIAMENTE, ESSERE PRESENTANTE ALMENO 10 GIORNI PRIMA (ENTRO LE 23:59 DEL 20/NOVEMBRE/2019) DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine. L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature relative a ciascun Albo sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Per ogni Commissione d’Albo possono essere eletti n. 5 componenti iscritti all’Albo se gli iscritti all’Ordine generale non superano i 1.500, da n.7 componenti se gli iscritti superano i 1.500 ma sono inferiori a 3.000 e da n.9 componenti se gli iscritti superano i 3.000.

Il seggio elettorale è così composto:

  1. dai tre professionisti più anziani di età, presenti all’assemblea, non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
  2. dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all’assemblea, non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui ai numeri 1) e 2) è individuato il componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.

Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia possibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine.

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti della Commissione d’albo dell’Ordine, munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede per l’elezione della Commissione d’albo recanti il timbro dell’Ordine. All’elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).

Posto che il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenti da eleggersi, nel caso in cui una scheda contenga un numero esuberante di preferenze, il voto viene conservato e vengono eliminate solo le preferenze in più seguendo l’elenco delle stesse.

Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell’Ordine, o del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione d’Albo, salva all’interessato di optare, alternativamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l’una e per l’altra”.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018.

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