Cos’è l’ECM
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.
Gli ECM sono obbligatori per chi non lavora?
Come dovrebbe porsi di fronte all’obbligo ECM un eventuale ex dipendente di un’Agenzia Sanitaria, ad oggi disoccupato? Dovrebbe in ogni caso investire parte del proprio tempo per acquisire i 150 crediti ECM necessari per l’assolvimento dell’obbligo nel triennio 2017-2019? In effetti l’Agenas non dà delle informazioni precise riguardo a questo tema specifico. Va però sottolineato che non è l’esercizio della professione che implica l’obbligo dell’ECM, quanto in realtà l’iscrizione del lavoratore ad un albo o ad un’associazione professionale. Ne consegue dunque che sì, anche per un disoccupato – in quanto iscritto – la legge prescriverebbe la frequenza ai corsi ECM. Allo stesso tempo, però, va detto che per iscriversi all’ECM la stessa Agenas prevede l’adesione ad uno dei tre status canonici, ovvero libero professionista, convenzionato oppure dipendente, non lasciando così spazio – perlomeno non esplicitamente – ad eventuali partecipanti disoccupati (ex dipendenti, ex convenzionati o ex professionisti).
I crediti ECM: l’esempio di un neolaureato disoccupato
I laureati alla ricerca del primo lavoro, i quali risultano in parte dispensati dagli obblighi ECM (in quanto neolaureati), e in parte sottoposti agli obblighi di legge per non farsi trovare fuori regola non appena trovata un’occupazione. Facciamo il caso di un professionista tecnico sanitario laureato nel aprile del 2017: durante questo primo anno, in virtù degli studi appena terminati, non dovrà accumulare nessun credito ECM obbligatorio. Ciò non toglie però che, nel malaugurato caso in cui il neolaureato non trovi un’occupazione né nel 2018 né nel 2019, egli debba in ogni caso raggiungere i 100 crediti ECM previsti per il secondo e per il terzo anno del triennio, così come stabilito dall’Accordo Stato – Regioni e come ribadito dal regolamento del nuovo triennio. Sembra dunque certo che, in ogni modo, anche il personale sanitario disoccupato debba mettersi al pari con i propri obblighi nei confronti dei crediti ECM.
Uno strumento per monitorare i propri traguardi ECM = MyECM: a cosa serve e come funziona
Una volta registrato al servizio, il professionista potrà quindi accedere alla propria pagina personale online, così da verificare in piena autonomia e in modo agevola l’ammontare dei crediti ECM raggiunti, il tutto con una razionale suddivisione per anno e per tipologia dell’offerta formativa. Oltre a questo, il personale sanitario loggato nel sistema potrà controllare tutti gli eventi formativi a cui ha partecipato nel corso del triennio e tutti gli eventi futuri che potrebbero essere utili per la rispettiva professione. Come poi ci ha abituato la rete negli ultimi anni, in cui tutti i servizi – dal ristorante in poi – sono sottoposti a delle costruttive recensioni, sul portale
MyECM sarà possibile esprimere una valutazione di ogni singolo corso frequentato, in forma rigorosamente anonima. Grazie a questa raccolta delle opinioni online, la Commissione Nazionale e gli uffici ECM avranno uno strumento in più per valutare internamente i singoli provider.
Non hai fatto gli ECM nel triennio scorso? Puoi recuperare fino a 150 crediti ECM nel triennio 2017-2019.
Importanti novità per quanto riguarda il recupero del debito formativo ECM pregresso per tutti i Professionisti della Salute. Con la seduta del 27/09/2018, la CNFC Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha autorizzato il recupero fino a 150 crediti ECM non acquisiti nel triennio 2014-2015-2016 durante l’intero triennio 2017-2018-2019.
Il regolamento precedente prevedeva infatti la possibilità di recuperare al massimo 75 crediti ECM entro il solo anno 2017. Si tratta dunque di una novità che viene incontro alle esigenze di tutti coloro che non abbiano fatto in tempo a mettersi in regola nei termini stabili. Permane naturalmente anche l’obbligo formativo di 150 crediti per il triennio 2017-2018-2019, ma sarà possibile “spostare” sul triennio precedente fino a 150 crediti ECM acquisiti in eccedenza.
Istruzioni pratiche per effettuare lo spostamento dei crediti ECM
L’applicazione pratica per lo “spostamento” dei crediti ECM conseguiti nel 2017-2018-2019 nel triennio 2014-2015-2016 ai fini di completare il fabbisogno di tale triennio, è impegnativa ma basta seguire con attenzione questa procedura:
- Occorre innanzitutto registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (vedi sotto) ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato;
- Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password;
- Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2014-2016 e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare in tale triennio;
- Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area “Dettagli professionista”, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture:
- Crediti individuali;
- Crediti mancanti;
- Esoneri ed esenzioni;
- Spostamento crediti;
Cliccare sulla voce “Spostamento crediti“.
Nella schermata successiva “Gestione spostamento crediti”, preceduta da una breve spiegazione, è presente la voce scritta in rosso che deve essere a sua volta selezionata: “Dal 2017 al triennio 2014-16” (dal 2019 apparianno anche gli anni 2018 e 2019).
Si aprirà quindi la schermata “Dettagli professionista: Partecipazioni ECM” dove compaiono automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’anno 2017.
Per i professionisti sanitari che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2017 per colmare il fabbisogno 2014-2016, al termine della striscia di ogni evento è presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2014-2016. E’ pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l’evento che andranno a completare il numero di crediti insufficienti.
Note importanti per lo spostamento dei crediti ECM
La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal Professionista interessato nella modalità online e non tramite email. Pertanto il Co.Ge.A.P.S. non esegue questa procedura su richiesta e la stessa deve essere applicata esclusivamente ed autonomamente dal singolo sanitario con il sistema online. Nel corso del procedimento appare una scritta che chiede (per 2 volte) conferma dell’esportazione dei crediti: “Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza. Sicuro di voler procedere con l’operazione?”. Una volta risposto “Si” il trasferimento è completato, ma è utile ricontrollare il triennio 2014-2016 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti.
LINKS E RIFERIMENTI
Indirizzo web: www.cogeaps.it
Indirizzo e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it
PERCORSO PER ACCEDERE
Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it cliccare su “Accesso Anagrafe Crediti ECM”. Si apre la mascherina per l’accesso all’area riservata. Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”. Scegliere l’opzione che rispecchia la propria situazione professionale. A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi. Una volta registrati si potrà provvedere allo “Spostamento” crediti.
Fonte: http://ape.agenas.it – www.cogeaps.it